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AMIANTOModifiche alla legge 257/9222 Ottobre 1999 | |||||||
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Dalle circolari Ecos srl Sul numero 249 della Gazzetta Ufficiale del 22/10/1999
č stato pubblicato il decreto legislativo riportato in oggetto,
recante modifiche ed integrazioni alla legge n° 257/92.
L'occasione č opportuna per chiarire alcuni aspetti relativi alla eliminazione dell'amianto. Le lastre in eternit sono costituite da un impasto di cemento e amianto (generalmente del tipo crisotilo) in concentrazione di circa il 15%. Le lastre in eternit possono rilasciare fibre di amianto se abrasi, segati, perforati o spazzolati, oppure se deteriorati. Il problema dell' amianto č quindi legato al rilascio delle fibre, infatti, soltanto fibre con certe dimensioni possono provocare il tumore ai polmoni. L'art. 3 della legge n° 257/1992 prevede infatti che la valutazione prevista dall' art. 22 del D.Lgs. n° 277/1991 (determinazione analitica delle fibre di amianto aerodisperse) venga effettuata nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unitā produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attivitā di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate. La sola presenza nell'unitā produttiva delle lastre in eternit non obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione di cui al D. Lgs. 277/1991. La legge n° 257/1992 vieta l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto ma non dispone lo smantellamento dei manufatti contenenti amianto. L'art. 10 della legge n° 257/1992 prevede, tra l'altro, che le regioni censiscano gli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto. Per questo motivo molte aziende USL stanno provvedendo ad inviare dei questionari al fine di ottemperare a quanto disposto dalle norme vigenti. Successivamente le aziende USL dovrebbero effettuare l'analisi del rivestimento degli edifici (secondo le modalitā tecniche previste dal DM 6/9/1994) e disporre, ai sensi dell'art. 12 della legge 257/1992, qualora non si possa ricorrere a tecniche di finissaggio, la rimozione dei materiali contenenti amianto. Il decreto in oggetto (art. 2) oltre a stabilire le modalitā con cui devono essere effettuati i rivestimenti incapsulanti per la bonifica dei manufatti in cemento - amianto, predispone il controllo e monitoraggio dello stato di conservazione dei manufatti in cemento - amianto. Si evince che č necessario definire un programma di controllo e manutenzione periodica (annuale) attraverso ispezioni visive dello stato di conservazione (friabilitā) dei materiali contenenti amianto e determinazione analitiche delle fibre di amianto aerodisperse. Riassumendo il datore di lavoro (committente) in caso di bonifica o rimozione dei manufatti contenenti amianto deve:
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